<p style="text-align:center"><u><strong>INFORMAZIONI SUL MODULO</strong></u></p>
<p>Nel Registro dei Praticanti (art. 33 e 34 legge 3 febbraio 1963 n. 69) possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica, che abbiano compiuto almeno 18 anni di età e hanno un contratto di assunzione, art. 34 della legge 69/1963 sull’iscrizione al Registro dei Praticanti. Entro 3 anni dalla data di iscrizione, il praticante deve fare l’esame di idoneità professionale pena la cancellazione dal Registro per superato triennio.</p>
<p>Però, nel caso in cui il praticante non ha potuto svolgere l’esame di Stato può richiedere il prolungamento della data di iscrizione per causa di forza maggiore.</p>
<p><u><strong>INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE</strong></u></p>
<p>La documentazione da allegare è la seguente:</p>
<ul>
<li>Copia documentazione comprovante la richiesta;</li>
<li>Copia documento d’identità;</li>
<li>Copia codice fiscale</li>
</ul>
<p>L’operatore dell’ufficio verifica la richiesta, comunicandone l’approvazione.</p>
<p>Il richiedente in seguito a ricezione di apposta comunicazione da parte dell’operatore (tramite apposito link), deve allegare:</p>
<ul>
<li>Copia Modello <strong>F24 Codice Tributo 1552, Sezione Erario</strong> per attestazione pagamento della marca da bollo di € 16 <strong>QUIETANZATO</strong></li>
</ul>